Codice di Procedura Civile
Art. 828 — Impugnazione per nullita'
Art. 828. (Impugnazione per nullita'). L'impugnazione per nullita' si propone nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza, davanti al giudice del luogo in cui la sentenza e' depositata. Competente per l'impugnazione e' il pretore, il tribunale o la corte d'appello, secondo che per la causa decisa sarebbe stato competente il conciliatore, il pretore o il tribunale. L'impugnazione non e' piu' proponibile, quando e' decorso un anno dalla data del provvedimento col quale e' stato dichiarato esecutivo il lodo.
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