Codice di Procedura Civile
Art. 817 — Eccezione d'incompetenza
Art. 817. (Eccezione d'incompetenza). La parte, che non eccepisce nel corso del procedimento arbitrale che le conclusioni delle altre parti esorbitano dai limiti del compromesso o della clausola compromissoria, non puo', per questo motivo, impugnare di nullita' la sentenza.
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