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Codice di Procedura Civile

Art. 816 — Svolgimento del procedimento

ELI /it/codice-procedura-civile/art/816parte di Codice di Procedura Civile
Art. 816. (Svolgimento del procedimento). Le parti possono stabilire nel compromesso, nella clausola compromissoria o con atto scritto successivo, purche' anteriore all'inizio del giudizio arbitrale, le norme che gli arbitri debbono osservare nel procedimento. In mancanza di tali norme gli arbitri hanno facolta' di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengono piu' opportuno. Essi debbono in ogni caso assegnare alle parti i termini per presentare documenti e memorie, e per esporre le loro repliche. Gli atti di istruzione possono essere delegati dagli arbitri a uno di essi. Su tutte le questioni che si presentano nel corso del procedimento, prima della pronuncia del lodo, gli arbitri provvedono con ordinanza non soggetta a deposito e revocabile tranne che nel caso previsto nell'articolo 819.

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