Codice di Procedura Civile
Art. 8 — Competenza del pretore
Art. 8. (Competenza del pretore). Il pretore e' competente per le cause di valore non superiore a lire diecimila, in quanto non siano di competenza del conciliatore. E' competente qualunque ne sia il valore: 1) per le azioni possessorie, per le denunce di nuova opera e di danno temuto e per i provvedimenti di urgenza previsti nell'articolo 700, salvo il disposto degli articoli 688, 701 e 704; 2) per le cause relative ad apposizione di termini e osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi; 3) per le cause di sfratto per finita mezzadria o piccola affittanza, e per quelle per finita locazione in quanto non siano di competenza del conciliatore; 4) per le cause relative alla misura e alle modalita' di uso dei servizi di condominio di case.
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