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Codice di Procedura Civile

Art. 7 — Competenza del conciliatore

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Art. 7. (Competenza del conciliatore). Il conciliatore e' competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a lire mille, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice. Il conciliatore e' altresi' competente per le cause di sfratto per finita locazione e , in generale, per tutte le cause relative a contratti di locazione di beni immobili, il valore delle quali non eccede lire duemila.

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