Codice di Procedura Civile
Art. 716 — Capacita' processuale dell'interdicendo e dell'inabilitando
Art. 716. (Capacita' processuale dell'interdicendo e dell'inabilitando). L'interdicendo e l'inabilitando possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni, anche quando e' stato nominato il tutore o il curatore provvisorio previsto negli articoli 414 e 415 del libro primo del codice civile.
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