Open·Parlamento
HomeNormeCodice di Procedura CivileArt. 715
Codice di Procedura Civile

Art. 715 — Impedimento a comparire dell'interdicendo o dell'inabilitando

ELI /it/codice-procedura-civile/art/715parte di Codice di Procedura Civile
Art. 715. (Impedimento a comparire dell'interdicendo o dell'inabilitando) Se per legittimo impedimento l'interdicendo o l'inabilitando non puo' presentarsi davanti al giudice istruttore, questi, con l'intervento del pubblico ministero, si reca per sentirlo nel luogo dove si trova.

↑ Tutti gli articoli di Codice di Procedura Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 714 Art. 716 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.