Codice di Procedura Civile
Art. 715 — Impedimento a comparire dell'interdicendo o dell'inabilitando
Art. 715. (Impedimento a comparire dell'interdicendo o dell'inabilitando) Se per legittimo impedimento l'interdicendo o l'inabilitando non puo' presentarsi davanti al giudice istruttore, questi, con l'intervento del pubblico ministero, si reca per sentirlo nel luogo dove si trova.
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