Codice di Procedura Civile
Art. 705 — Divieto di proporre giudizio petitorio
Art. 705. (Divieto di proporre giudizio petitorio). Il convenuto nel giudizio possessorio non puo' proporre giudizio petitorio, finche' il primo giudizio non sia definito e la decisione non sia stata eseguita. Il convenuto puo' tuttavia proporre il giudizio petitorio quando dimostra che l'esecuzione del provvedimento possessorio non puo' compiersi per fatto dell'attore.
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