Codice di Procedura Civile
Art. 704 — Domande di provvedimento possessorio nel corso di giudizio petitorio
Art. 704. (Domande di provvedimento possessorio nel corso di giudizio petitorio). Ogni domanda relativa al possesso, per fatti che avvengono durante la pendenza del giudizio petitorio, deve essere proposta davanti al giudice di quest'ultimo. Puo' essere tuttavia domandata al pretore la reintegrazione del possesso; in tale caso il pretore da' i provvedimenti temporanei indispensabili e rimette le parti davanti al giudice del petitorio.
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