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Codice di Procedura Civile

Art. 643 — Notificazione del decreto

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Art. 643. (Notificazione del decreto). L'originale del ricorso e del decreto rimane depositato in cancelleria. Il ricorso e il decreto sono notificati per copia autentica a norma degli articoli 137 e seguenti. La notificazione determina la pendenza della lite.

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