Codice di Procedura Civile
Art. 642 — Esecuzione provvisoria
Art. 642. (Esecuzione provvisoria). Se il credito e' fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, il giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in mancanza l'esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell'opposizione. L'esecuzione provvisoria puo' essere concessa anche se vi e' pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ma il giudice puo' imporre al ricorrente una cauzione. In tali casi il giudice puo' anche autorizzare l'esecuzione senza l'osservanza del termine di cui all'articolo 482.
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