Codice di Procedura Civile
Art. 637 — Giudice competente
Art. 637. (Giudice competente). Per l'ingiunzione e' competente il conciliatore, il pretore o il presidente del tribunale, che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria. Per i crediti previsti nel numero 2 dell'articolo 633 e' competente anche il capo dell'ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce. Gli avvocati e procuratori possono altresi' proporre domanda d'ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo dove ha sede l'associazione professionale alla quale sono iscritti; e i notai possono proporla, osservate le disposizioni relative alla competenza per valore, al pretore del mandamento in cui si trova il loro ufficio o al presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede il sindacato dal quale dipendono.
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