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Codice di Procedura Civile

Art. 636 — Parcella delle spese e prestazioni

ELI /it/codice-procedura-civile/art/636parte di Codice di Procedura Civile
Art. 636. (Parcella delle spese e prestazioni). Nei casi previsti nei numeri 2 e 3 dell'articolo 633, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale. Il parere non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni e' determinato in base a tariffe obbligatorie. Il giudice, se non rigetta il ricorso a norma dell'articolo 640, deve attenersi al parere nei limiti della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali.

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