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Codice di Procedura Civile

Art. 601 — Divisione

ELI /it/codice-procedura-civile/art/601parte di Codice di Procedura Civile
Art. 601. (Divisione). Se si deve procedere alla divisione, l'esecuzione e' sospesa finche' sulla divisione stessa non sia intervenuto un accordo fra le parti o pronunciata una sentenza avente i requisiti di cui all'articolo 627. Avvenuta la divisione, la vendita o l'assegnazione dei beni attribuiti al debitore ha luogo secondo le norme contenute nei capi precedenti.

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