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Codice di Procedura Civile

Art. 600 — Convocazione dei comproprietari

ELI /it/codice-procedura-civile/art/600parte di Codice di Procedura Civile
Art. 600. (Convocazione dei comproprietari). Il giudice dell'esecuzione, su istanza del creditore pignorante o dei comproprietari e sentiti tutti gli interessati, provvede, quando e' possibile, alla separazione della quota in natura spettante al debitore. Se la separazione non e' possibile, puo' ordinare la vendita della quota indivisa o disporre che si proceda alla divisione a norma del codice civile.

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