Open·Parlamento
HomeNormeCodice di Procedura CivileArt. 596
Codice di Procedura Civile

Art. 596 — Formazione del progetto di distribuzione

ELI /it/codice-procedura-civile/art/596parte di Codice di Procedura Civile
Art. 596. (Formazione del progetto di distribuzione). Se non si puo' provvedere a norma dell'articolo 510 primo comma, il giudice dell'esecuzione, non piu' tardi di trenta giorni dal versamento del prezzo, provvede a formare un progetto di distribuzione contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, e lo deposita in cancelleria affinche' possa essere consultato dai creditori e dal debitore, fissando l'udienza per la loro audizione. Tra la comunicazione dell'invito e l'udienza debbono intercorrere almeno dieci giorni.

↑ Tutti gli articoli di Codice di Procedura Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 595 Art. 597 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.