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Codice di Procedura Civile

Art. 595 — Cessazione dell'amministrazione giudiziaria

ELI /it/codice-procedura-civile/art/595parte di Codice di Procedura Civile
Art. 595. (Cessazione dell'amministrazione giudiziaria). In ogni momento il creditore pignorante o uno dei creditori intervenuti puo' chiedere che il giudice dell'esecuzione, sentite le altre parti, proceda a nuovo incanto o all'assegnazione dell'immobile. Durante l'amministrazione giudiziaria ognuno puo' fare offerta d'acquisto a norma degli articoli 571 e seguenti. L'amministrazione cessa, e deve essere ordinato un nuovo incanto, quando viene a scadere il termine previsto nell'ordinanza di cui all'articolo 592, tranne che il giudice, su richiesta di tutte le parti, non ritenga di poter concedere una o piu' proroghe che non prolunghino complessivamente l'amministrazione oltre i tre anni.

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