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Codice di Procedura Civile

Art. 591 — Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di nuovo incanto

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Art. 591. (Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di nuovo incanto). All'udienza di cui all'articolo precedente il giudice dell'esecuzione, se non vi sono domande di assegnazione o se non crede di accoglierle, dispone l'amministrazione giudiziaria a norma dell'articolo 592 e seguenti, oppure ordina che si proceda a nuovo incanto. In quest'ultimo caso il giudice puo' stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicita', fissando un prezzo base inferiore di un quinto a quello precedente.

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