Open·Parlamento
HomeNormeCodice di Procedura CivileArt. 590
Codice di Procedura Civile

Art. 590 — Provvedimento di assegnazione

ELI /it/codice-procedura-civile/art/590parte di Codice di Procedura Civile
Art. 590. (Provvedimento di assegnazione). Decorsi dieci giorni da quello dell'incanto andato deserto, il giudice dell'esecuzione dispone l'audizione delle parti e dei creditori iscritti non intervenuti. All'udienza il giudice, se vi sono domande di assegnazione, provvede su di esse, fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio. Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento a norma dell'articolo 586.

↑ Tutti gli articoli di Codice di Procedura Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 589 Art. 591 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.