Codice di Procedura Civile
Art. 585 — Versamento del prezzo
Art. 585. (Versamento del prezzo). L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e nel modo fissati dall'ordinanza che dispone la vendita a norma dell'articolo 576, e consegnare al cancelliere il documento comprovante l'avvenuto versamento. Se l'immobile e' stato aggiudicato a un creditore ipotecario o l'aggiudicatario e' stato autorizzato ad assumersi un debito garantito da ipoteca, il giudice dell'esecuzione puo' limitare, con suo decreto, il versamento alla parte del prezzo occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti.
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