Open·Parlamento
HomeNormeCodice di Procedura CivileArt. 584
Codice di Procedura Civile

Art. 584 — Offerte dopo l'incanto

ELI /it/codice-procedura-civile/art/584parte di Codice di Procedura Civile
Art. 584. (Offerte dopo l'incanto). Avvenuto l'incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine di dieci giorni, ma non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un sesto quello raggiunto nell'incanto. Tali offerte si fanno a norma dell'articolo 571 e, prima di procedere alla gara di cui all'articolo 573, il cancelliere da' pubblico avviso dell'offerta piu' alta a norma dell'articolo 570.

↑ Tutti gli articoli di Codice di Procedura Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 583 Art. 585 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.