Codice di Procedura Civile
Art. 561 — Pignoramento successivo
Art. 561. (Pignoramento successivo). Il conservatore delle ipoteche, se nel trascrivere un atto di pignoramento trova che sugli stessi beni e' stato eseguito un altro pignoramento, ne fa menzione nella nota di trascrizione che restituisce. L'atto di pignoramento con gli altri documenti indicati nell'articolo 557 e' depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento, se quello successivo e' compiuto anteriormente all'udienza prevista nell'articolo 563 secondo comma. In tale caso l'esecuzione si svolge in unico processo. Se il pignoramento successivo e' compiuto dopo la udienza di cui sopra, si applica l'articolo 524 ultimo comma.
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