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Codice di Procedura Civile

Art. 560 — Modo della custodia

ELI /it/codice-procedura-civile/art/560parte di Codice di Procedura Civile
Art. 560. (Modo della custodia). Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593. Ad essi e' fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non sono autorizzati dal giudice dell'esecuzione. Con l'autorizzazione del giudice il debitore puo' continuare ad abitare nell'immobile pignorato, occupando i locali strettamente necessari a lui e alla sua famiglia. Se il debitore dimostra di non avere altri mezzi di sostentamento, il giudice puo' anche concedergli un assegno alimentare sulle rendite, nei limiti dello stretto necessario.

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