Codice di Procedura Civile
Art. 56 — Autorizzazione
Art. 56. (Autorizzazione). La domanda per la dichiarazione di responsabilita' del giudice non puo' essere proposta senza autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia. A richiesta della parte autorizzata la corte di cassazione designa, con decreto emesso in camera di consiglio, il giudice che deve pronunciare sulla domanda. Le disposizioni del presente articolo e del precedente non si applicano in caso di costituzione di parte civile nel processo penale o di azione civile in seguito a condanna penale.
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