Codice di Procedura Civile
Art. 55 — Responsabilita' civile del giudice
Art. 55. (Responsabilita' civile del giudice). Il giudice e' civilmente responsabile soltanto: 1) quando nell'esercizio delle sue funzioni e' imputabile di dolo, frode o concussione; 2) quando senza giusto motivo rifiuta, omette o ritarda di provvedere sulle domande o istanze delle parti e, in generale, di compiere un atto del suo ministero. Le ipotesi previste nel numero 2 possono aversi per avverate solo quando la parte ha depositato in cancelleria istanza al giudice per ottenere il provvedimento o l'atto, e sono decorsi inutilmente dieci giorni dal deposito.
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