Codice di Procedura Civile
Art. 554 — Pegno o ipoteca a garanzia del credito assegnato
Art. 554. (Pegno o ipoteca a garanzia del credito assegnato). Se il credito assegnato o venduto e' garantito da pegno, il pretore dispone che la cosa data in pegno sia affidata all'assegnatario o aggiudicatario del credito oppure ad un terzo che designa, sentite le parti. Se il credito assegnato o venduto e' garantito da ipoteca, il provvedimento di assegnazione o l'atto di vendita va annotato nei libri fondiari.
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