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Codice di Procedura Civile

Art. 553 — Assegnazione e vendita di crediti

ELI /it/codice-procedura-civile/art/553parte di Codice di Procedura Civile
Art. 553. (Assegnazione e vendita di crediti). Se il terzo si dichiara o e' dichiarato debitore di somme esigibili immediatamente o in termine non maggiore di novanta giorni, il pretore le assegna in pagamento, salvo esazione, ai creditori concorrenti. Se le somme dovute dal terzo sono esigibili in termine maggiore, o si tratta di censi o di rendite perpetue o temporanee, e i creditori non ne chiedono d'accordo l'assegnazione, si applicano le regole richiamate nell'articolo precedente per la vendita di cose mobili. Il valore delle rendite perpetue e dei censi, quando sono assegnati ai creditori, deve essere ragguagliato in ragione di cento lire di capitale per cinque lire di rendita.

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