Open·Parlamento
HomeNormeCodice di Procedura CivileArt. 537
Codice di Procedura Civile

Art. 537 — Modo dell'incanto

ELI /it/codice-procedura-civile/art/537parte di Codice di Procedura Civile
Art. 537. (Modo dell'incanto). Le cose da vendere si offrono singolarmente oppure a lotti secondo la convenienza, per il prezzo base di cui all'articolo 535. L'aggiudicazione al maggiore offerente segue quando, dopo una duplice pubblica enunciazione del prezzo raggiunto, non e' fatta una maggiore offerta. Se la vendita non puo' compiersi nel giorno stabilito, e' continuata nel primo giorno seguente non festivo. Dell'incanto si redige processo verbale, che si deposita immediatamente nella cancelleria.

↑ Tutti gli articoli di Codice di Procedura Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 536 Art. 538 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.