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Codice di Procedura Civile

Art. 536 — Trasporto e ricognizione delle cose da vendere

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Art. 536. (Trasporto e ricognizione delle cose da vendere). Chi e' incaricato della vendita fa trasportare, quando occorre, le cose pignorate nel luogo stabilito per l'incanto, e puo' richiedere l'intervento della forza pubblica. In ogni caso, prima di addivenire agli incanti deve fare, in concorso col custode, la ricognizione degli oggetti da vendersi, confrontandoli con la descrizione contenuta nel processo verbale di pignoramento.

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