Codice di Procedura Civile
Art. 515 — Cose mobili relativamente impignorabili
Art. 515. (Cose mobili relativamente impignorabili). Le cose, che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo, possono essere pignorate separatamente dall'immobile soltanto in mancanza di altri mobili; tuttavia il pretore, su istanza del debitore e sentito il creditore, puo' escludere dal pignoramento, con ordinanza non impugnabile, quelle tra le cose suindicate che sono di uso necessario per la coltura del fondo, o puo' anche permetterne l'uso, sebbene pignorate, con le opportune cautele per la loro conservazione e ricostituzione. Le stesse disposizioni il pretore puo' dare relativamente alle cose destinate dal coltivatore al servizio o alla coltivazione del fondo.
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