Codice di Procedura Civile
Art. 514 — Cose mobili assolutamente impignorabili
Art. 514. (Cose mobili assolutamente impignorabili). Oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge, non si possono pignorare: 1) le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto; 2) l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, gli utensili di casa e di cucina, in quanto indispensabili al debitore e alle persone della sua famiglia che convivono con lui; 3) i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente; 4) gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore; 5) le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio; 6) le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonche' i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione.
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