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Codice di Procedura Civile

Art. 484 — Giudice dell'esecuzione

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Art. 484. (Giudice dell'esecuzione). L'espropriazione e' diretta da un giudice. Nei tribunali la nomina del giudice dell'esecuzione e' fatta dal presidente, su presentazione a cura del cancelliere del fascicolo entro due giorni da che e' stato formato. Nelle preture fornite di piu' magistrati la nomina e' fatta dal dirigente a norma del comma precedente. Si applicano al giudice della esecuzione le disposizioni degli articoli 174 e 175.

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