Codice di Procedura Civile
Art. 483 — Cumulo dei mezzi di espropriazione
Art. 483. (Cumulo dei mezzi di espropriazione). Il creditore puo' valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge, ma, su opposizione del debitore, il giudice dell'esecuzione immobiliare, quando e' iniziata anche questa, e negli altri casi il pretore, con ordinanza non impugnabile, possono limitare l'espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il giudice stesso determina.
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