Codice di Procedura Civile
Art. 458 — Impugnazione delle sentenze dei consulenti
Art. 458. (Impugnazione delle sentenze dei consulenti). Le sentenze dei consulenti sono impugnabili a norma degli articoli 827 e seguenti, in quanto applicabili, davanti alla sezione della corte d'appello indicata nell'articolo 450.
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