Codice di Procedura Civile
Art. 457 — Decadenza dei consulenti tecnici ed estinzione del processo
Art. 457. (Decadenza dei consulenti tecnici ed estinzione del processo). Se il lodo non e' depositato nel termine di cui all'articolo 455 secondo comma, il giudice che ha disposto la rimessione, su istanza della parte piu' diligente, pronuncia la decadenza e provvede sulla causa. Se l'istanza non e' proposta entro sessanta giorni dalla scadenza del termine suddetto, il giudice dichiara, anche d'ufficio, l'estinzione del processo.
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