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Codice di Procedura Civile

Art. 454 — Ricorso per cassazione

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Art. 454. (Ricorso per cassazione). Il termine per proporre ricorso per cassazione contro le sentenze pronunciate secondo il rito speciale e' di trenta giorni. Si puo' proporre ricorso per cassazione a norma del numero 3 dell'articolo 360 anche per violazione o falsa applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi e delle norme equiparate.

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