Codice di Procedura Civile
Art. 454 — Ricorso per cassazione
Art. 454. (Ricorso per cassazione). Il termine per proporre ricorso per cassazione contro le sentenze pronunciate secondo il rito speciale e' di trenta giorni. Si puo' proporre ricorso per cassazione a norma del numero 3 dell'articolo 360 anche per violazione o falsa applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi e delle norme equiparate.
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