Open·Parlamento
HomeNormeCodice di Procedura CivileArt. 453
Codice di Procedura Civile

Art. 453 — Consulente tecnico in appello

ELI /it/codice-procedura-civile/art/453parte di Codice di Procedura Civile
Art. 453. (Consulente tecnico in appello). Quando l'appello riguarda decisioni fondate su accertamenti compiuti da consulenti tecnici, e' obbligatoria la nomina del consulente tecnico.

↑ Tutti gli articoli di Codice di Procedura Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 452 Art. 454 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.