Codice di Procedura Civile
Art. 442 — Accertamento tecnico in materia di cottimi
Art. 442. (Accertamento tecnico in materia di cottimi). Quando e' necessario un accertamento tecnico rilevante per l'applicazione, determinazione o variazione delle tariffe di cottimo, il giudice puo' demandarlo al capo dell'ispettorato corporativo competente per territorio, il quale provvede direttamente o a mezzo di suo delegato. Le parti possono assistere a tale accertamento anche a mezzo di un loro consulente. Sui fatti che hanno formato oggetto dell'accertamento non sono ammesse nuove indagini o prove, salvo che l'accertamento sia viziato da errore manifesto.
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