Codice di Procedura Civile
Art. 441 — Assistenza del consulente tecnico
Art. 441. (Assistenza del consulente tecnico). I consulenti tecnici, nominati a norma dell'articolo 61, sono scelti in albi speciali. Il consulente tecnico interviene in camera di consiglio, anche senza la presenza delle parti, per esprimere il suo parere sulle questioni tecniche che la controversia presenta. Del parere del consulente e' redatto processo verbale, tranne che il consulente lo presenti per iscritto.
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