Codice di Procedura Civile
Art. 439 — Poteri istruttori del giudice
Art. 439. (Poteri istruttori del giudice). Il giudice puo' disporre d'ufficio tutti i mezzi di prova che ritiene opportuni. Puo' disporre la prova testimoniale anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile. Si applica anche davanti al tribunale la disposizione dell'articolo 316.
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