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Codice di Procedura Civile

Art. 438 — Costituzione in giudizio

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Art. 438. (Costituzione in giudizio). L'attore, all'atto della costituzione, deve depositare copia del processo verbale di cui all'articolo 432 o, in mancanza, il documento che prova la denuncia della controversia. Il deposito di tali atti puo' essere fatto anche dal convenuto.

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