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Codice di Procedura Civile

Art. 436 — Patrocinio

ELI /it/codice-procedura-civile/art/436parte di Codice di Procedura Civile
Art. 436. (Patrocinio). Nelle cause davanti al pretore, la parte o il rappresentante di cui all'articolo precedente puo' stare in giudizio personalmente. La procura alle liti attribuisce al procuratore il potere di consentire alla conciliazione della controversia, salvo contrarie disposizioni della parte.

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