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Codice di Procedura Civile

Art. 435 — Rappresentanza in giudizio

ELI /it/codice-procedura-civile/art/435parte di Codice di Procedura Civile
Art. 435. (Rappresentanza in giudizio). Le parti possono farsi rappresentare in giudizio dal presidente o dal segretario delle associazioni legalmente riconosciute delle categorie alle quali appartengono, o da un funzionario da essi delegato. La procura al rappresentante dell'associazione sindacale puo' essere apposta in calce o a margine della citazione, della comparsa di risposta o d'intervento e l'autografia della sottoscrizione della parte e' certificata dal rappresentante stesso.

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