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Codice di Procedura Civile

Art. 397 — Revocazione proponibile dal pubblico ministero

ELI /it/codice-procedura-civile/art/397parte di Codice di Procedura Civile
Art. 397. (Revocazione proponibile dal pubblico ministero). Nelle cause in cui l'intervento del pubblico ministero e' obbligatorio a norma dell'articolo 70 primo comma, le sentenze previste nei due articoli precedenti possono essere impugnate per revocazione dal pubblico ministero: 1) quando la sentenza e' stata pronunciata senza che egli sia stato sentito; 2) quando la sentenza e' l'effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge.

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