Open·Parlamento
HomeNormeCodice di Procedura CivileArt. 396
Codice di Procedura Civile

Art. 396 — Revocazione delle sentenze per le quali e' scaduto il termine per l'appello

ELI /it/codice-procedura-civile/art/396parte di Codice di Procedura Civile
Art. 396. (Revocazione delle sentenze per le quali e' scaduto il termine per l'appello). Le sentenze per le quali e' scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per revocazione nei casi dei numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo precedente, purche' la scoperta del dolo o della falsita' o il ricupero dei documenti o la pronuncia della sentenza di cui al numero 6 siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto. Se i fatti menzionati nel comma precedente avvengono durante il corso del termine per l'appello, il termine stesso e' prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da raggiungere i trenta giorni da esso.

↑ Tutti gli articoli di Codice di Procedura Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 395 Art. 397 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.