Codice di Procedura Civile
Art. 361 — Riserva di ricorso contro le sentenze parziali
Art. 361. (Riserva di ricorso contro le sentenze parziali). La parte che intende conservare il diritto di impugnare con ricorso per cassazione una sentenza parziale deve farne espressa riserva, a pena di decadenza, nella prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza, salvo il disposto dell'articolo 373 secondo comma.
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