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Codice di Procedura Civile

Art. 360 — Sentenze definitive dei giudici ordinari

ELI /it/codice-procedura-civile/art/360parte di Codice di Procedura Civile
Art. 360. (Sentenze definitive dei giudici ordinari). Le sentenze definitive pronunciate in grado d'appello o in unico grado, escluse quelle del conciliatore, possono essere impugnate con ricorso per cassazione: 1) per difetto di giurisdizione; 2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non e' prescritto il regolamento di competenza; 3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; 4) per nullita' della sentenza o del procedimento; 5) per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e' stato oggetto di discussione tra le parti. Puo' inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tal caso l'impugnazione puo' proporsi soltanto per violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Le sentenze parziali possono essere impugnate con ricorso per cassazione soltanto insieme con la sentenza definitiva.

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