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Codice di Procedura Civile

Art. 356 — Ammissione e assunzione di prove

ELI /it/codice-procedura-civile/art/356parte di Codice di Procedura Civile
Art. 356. (Ammissione e assunzione di prove). Il giudice d'appello, se dispone l'assunzione di una prova oppure la rinnovazione totale o parziale dell'assunzione gia' avvenuta in primo grado, o comunque da' disposizioni per effetto delle quali il procedimento deve continuare, pronuncia ordinanza con la quale rimette le parti a udienza fissa davanti all'istruttore. Questi provvede a norma degli articoli 191 e seguenti.

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