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Codice di Procedura Civile

Art. 355 — Provvedimenti sulla querela di falso

ELI /it/codice-procedura-civile/art/355parte di Codice di Procedura Civile
Art. 355. (Provvedimenti sulla querela di falso). Se nel giudizio d'appello e' proposta querela di falso, il giudice, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione della causa, sospende con ordinanza il giudizio e fissa alle parti un termine perentorio entro il quale debbono riassumere la causa di falso davanti al tribunale.

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