Open·Parlamento
HomeNormeCodice di Procedura CivileArt. 347
Codice di Procedura Civile

Art. 347 — Forme e termini della costituzione in appello

ELI /it/codice-procedura-civile/art/347parte di Codice di Procedura Civile
Art. 347. (Forme e termini della costituzione in appello). La costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini rispettivamente stabiliti per i procedimenti davanti al tribunale o davanti al pretore. L'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata. Il cancelliere provvede a norma dell'articolo 168 e richiede la trasmissione del fascicolo d'ufficio al cancelliere del giudice di primo grado.

↑ Tutti gli articoli di Codice di Procedura Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 346 Art. 348 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.