Codice di Procedura Civile
Art. 347 — Forme e termini della costituzione in appello
Art. 347. (Forme e termini della costituzione in appello). La costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini rispettivamente stabiliti per i procedimenti davanti al tribunale o davanti al pretore. L'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata. Il cancelliere provvede a norma dell'articolo 168 e richiede la trasmissione del fascicolo d'ufficio al cancelliere del giudice di primo grado.
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